La Scrivente (di seguito nominata “Locatore”) noleggia al cliente il veicolo identificato nelle condizioni speciali del presente contratto di noleggio, ai patti ivi previsti, nonché ai seguenti termini e condizioni:
- Il contratto si considera perfezionato, con l’accettazione, da parte del conduttore, delle condizioni contrattuali e delle tariffe, di cui al listino in vigore, che sarà regolato solo ed esclusivamente dalle clausole ivi contenute e che potranno essere derogate solo in forza di accordo scritto tra le parti.
- Il conduttore ed il conducente del veicolo locato, se persona diversa dal conduttore, devono avere 19 anni compiuti ed essere muniti di valida patente di guida di tipo B, rilasciata da almeno dodici mesi.
- Qualora sia previsto un garante dell’adempimento delle obbligazioni, di cui al contratto di locazione, il nominativo dello stesso e le relative generalità devono essere indicate nel contratto.
- Il garante si assume la responsabilità, in solido con il conduttore, in ordine a tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di locazione, nei confronti del locatore, anche se nelle seguenti clausole sarà nominato il solo conduttore, in forza di sottoscrizione della dichiarazione di garanzia, che dovrà essere allegata in copia al contratto di locazione o della sottoscrizione del contratto stesso.
- Al momento del ritiro del veicolo locato, il conduttore ed il garante, se previsto, devono consegnare una carta di credito valida, sulla cui operatività il locatore può effettuare un controllo immediato, riservandosi di non accettarla, anche per difetti di requisiti formali, oltre che sostanziali, nonché una carta d’identità ed una patente valide, di cui il locatore effettuerà copia, da allegare alla pratica di locazione.
- Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato, al momento del ritiro del veicolo locato, anticipatamente, per l’intero importo dovuto per la locazione, concordata nella convenzione, dal conduttore o dal garante, in applicazione del tariffario in vigore.
- Oltre al pagamento del corrispettivo, dovrà essere effettuato un deposito cauzionale, (il cui importo sarà determinato, di volta in volta, dal locatore, in base al valore del veicolo locato), mediante “vincolo” della somma relativa sulla carta di credito del conduttore o del garante; detta somma, non fruttifera, sarà svincolata entro 20 giorni, dalla restituzione del veicolo, solo se lo stesso si trovi nelle condizioni in cui era stato consegnato e se non siano stati contestati dal locatore guasti di alcun genere o uno stato di usura superiore al normale uso concordato nel contratto.
- Il corrispettivo che il conduttore si obbliga a pagare al locatore comprende:
- il canone di locazione, stabilito nel tariffario in vigore al momento della stipula del contratto, oltre al corrispettivo per eventuali accessori;
- il premio per l’eventuale polizza di assicurazione, di cui al punto 22 del presente contratto;
- il corrispettivo per eventuali servizi non contemplati nel presente contratto;
- l imposta sul valore aggiunto, secondo la percentuale in vigore al momento della locazione;
- Qualora sia concordata la consegna del veicolo al conduttore in un luogo diverso dal deposito del Locatore, questi si riserva la facoltà di richiedere un corrispettivo supplementare, da concordarsi, di volta in volta, con il conduttore, e da versarsi anticipatamente, (unitamente al corrispettivo per la locazione, di cui al punto 6), per l’assunzione del rischio connesso al trasferimento del veicolo.
- Il conduttore, il garante ed il conducente supplementare, di cui al successivo punto 12, si assumono la responsabilità di avere fornito al locatore dati veritieri e documenti originali.
- Il conduttore dichiara di avere una copia della convenzione di locazione, conforme all originale, che rimane depositato presso la sede del Locatore.
- L’autoveicolo può essere guidato da un conducente supplementare, il cui nominativo dovrà essere indicato nel contratto di locazione, purché lo stesso abbia compiuto anni 19 ed abbia la patente di guida di tipo B, da almeno 12 mesi, che dovrà essere consegnata, unitamente alla carta di carta di identità, in copia, da inserire nella pratica di locazione; il conducente supplementare si assume, in solido con il conduttore ed il garante, la responsabilità, nei confronti del locatore, della condotta posta in essere, in violazione delle clausole del contratto di locazione, (anche se nelle clausole sarà nominato il solo conduttore), in forza della dichiarazione di responsabilità, che deve essere allegata in copia al contratto di locazione, o in forza di sottoscrizione del contratto di locazione.
- Il veicolo non può essere ceduto in uso a terzi, (né è cedibile a terzi il contratto di locazione), salvo autorizzazione scritta del locatore, nemmeno familiari del conduttore, che non siano indicati quali conducenti supplementari; in caso di violazione alla presente clausola il locatore avrà la facoltà di chiedere l’immediata risoluzione del contratto di locazione, per inadempimento del conduttore, trattenendo il corrispettivo per l’intero periodo della locazione, ed il conduttore sarà tenuto a risarcire eventuali danni, che il terzo non autorizzato avesse cagionato al locatore;
- Il conduttore si obbliga ad essere reperibile e garantisce personalmente la reperibilità del conducente supplementare 24 ore su 24, ai numeri che vengono indicati nel contratto di locazione; in caso di non reperibilità, dopo due tentativi nell’arco di un’ora, il locatore si riserva la facoltà di addebitare in via preventiva al conduttore o al garante la cauzione (che sarà restituita, entro 20 giorni dalla riconsegna del veicolo, solo se lo stesso si trovi nelle condizioni in cui era stato consegnato e se non siano stati contestati dal locatore guasti di alcun genere o uno stato di usura superiore al normale uso concordato nel contratto), e di attuare i protocolli di sicurezza, per la localizzazione ed il recupero della vettura, a spese del conduttore o del garante, con applicazione della clausola di cui al successivo punto 38.
- Il veicolo locato deve essere riconsegnato alla data e nel luogo specificati nel contratto di locazione, durante l’orario d’ufficio entro 59 minuti dalla scadenza dell’orario stabilito nel contratto di locazione.
- Il periodo di locazione può essere prolungato previa richiesta telefonica al locatore, da effettuarsi entro e non oltre 24 ore prima del termine fissato per la restituzione del veicolo locato e comunque previa autorizzazione scritta, da effettuarsi a mezzo fax o e-mail, da parte del locatore, con addebito del costo per l’ulteriore periodo di locazione, secondo il tariffario in vigore.
- In caso di consegna del veicolo locato, oltre il termine stabilito nel contratto di locazione, il conduttore sarà tenuto a pagare una somma, a titolo di penale, da determinarsi caso per caso, in base all’utilizzo cui il veicolo sarebbe stato destinato, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, fatto salvo comunque l’obbligo per il conduttore di risarcire ulteriori danni, derivanti dall’impossibilità per il locatore di disporre del veicolo, e comunque i danni eventualmente cagionati al veicolo stesso; il conduttore ed il garante autorizzano espressamente il locatore a prelevare la somma dovuta, a titolo di penale, per la tardiva consegna del veicolo, dalla carta di credito personale, per tutto il periodo di ulteriore utilizzazione del veicolo, oltre il termine contrattualmente stabilito.
- In caso di mancata consegna del veicolo, per qualsiasi motivo, senza preavviso, entro 59 minuti dalla scadenza dell’orario stabilito nel contratto di locazione, il conduttore sarà responsabile della custodia e della conservazione del veicolo, per il tempo eccedente il termine di consegna di cui al contratto; il locatore avrà comunque la facoltà di inoltrare formale denuncia querela alle autorità competenti e di attuare il protocollo di sicurezza per il recupero forzato dell’autoveicolo locato, le cui spese saranno addebitate totalmente al conduttore.
- Qualora il conduttore abbia optato per l’erogazione del servizio domiciliarietà della consegna e/o della restituzione dell’autoveicolo locato lo stesso è responsabile della tardiva restituzione, anche se dovuta a cause di forza maggiore od a caso fortuito o comunque a fatti non imputabili al locatore, ed accetta altresì eventuali ritardi nella consegna da parte del locatore.
- Il conduttore, con la sottoscrizione del contratto di locazione o della dichiarazione di accettazione, allegata al contratto, dà atto di aver preso in consegna il veicolo in buone condizioni di funzionamento, senza né apparenti difetti di meccanica, né danni alla carrozzeria, con il totale rifornimento di carburante, e si obbliga a restituirlo nelle medesime condizioni, con tutta la documentazione relativa al veicolo, nonché con gli accessori consegnatigli, comprese le chiavi originali.
- Il conduttore si obbliga a pagare il costo del carburante consumato.
- Per i viaggi al di fuori degli Stati dell’Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, è necessaria una specifica autorizzazione scritta da parte del locatore, nonché la stipulazione di una polizza di assicurazione speciale, che il conduttore dovrà sottoscrivere al momento della stipulazione del presente contratto.
- Il conduttore è custode a tutti gli effetti di legge del veicolo locato e dei relativi accessori, che si obbliga ad utilizzare, usando la diligenza del buon padre di famiglia; lo stesso si obbliga a rispettare la vigente normativa, in materia di circolazione stradale, assumendosi la responsabilità, nei confronti del locatore, per qualsiasi violazione del codice della strada.
- Il conduttore si obbliga a rimborsare l’importo di eventuali contravvenzioni contestate nel periodo della locazione, nonché a pagare il prezzo della locazione, secondo il tariffario vigente, per tutti i giorni in cui il veicolo locato sia sottoposto a sequestro dalle pubbliche autorità, in conseguenza ad una infrazione commessa nell’uso del veicolo locato.
- I veicoli locati non possono essere utilizzati per spingere o trainare altri veicoli oppure in occasione di competizioni, sia su suolo pubblico che privato, né per il trasporto di persone a fini commerciali, né per attività illecite; il conduttore si assume la responsabilità nei confronti del locatore per la violazione della presente clausola, con conseguente obbligo per lo stesso e per il garante di risarcire qualsiasi danno e di rimborsare qualsiasi spesa derivanti dalla violazione stessa.
- In caso di furto, danneggiamento o smarrimento del veicolo o di accessori relativi allo stesso, il conduttore si obbliga a denunciare immediatamente e comunque non oltre le 12 ore dal fatto all’Autorità competente ed al locatore l’evento occorso, fornendo al locatore una descrizione scritta dettagliata delle circostanze nonché trasmettendo allo stesso copia della denuncia effettuata; in caso contrario, il onduttore ed il garante si obbligano a risarcire al locatore il danno (in caso di danneggiamento), a rimborsare il prezzo del veicolo (in caso di furto o smarrimento), o a rimborsare le spese per la sostituzione di accessori e di chiavi (in caso di smarrimento), autorizzando il locatore al prelievo della somma dalla carta di credito personale.
- In caso di perdita di possesso irreversibile del veicolo locato, il conduttore ed il garante si obbligano a versare la differenza tra il valore del veicolo e la somma eventualmente liquidata dall’assicurazione del locatore, anche se abbia tempestivamente denunciato il fatto a norma della clausola 26; qualora non abbia luogo l’indennizzo da parte dell’Assicurazione, ad esclusione dei casi in cui ciò dipenda da una condotta inadempiente del locatore, il conduttore ed il garante si obbligano al pagamento del valore del veicolo, calcolato con riferimento al momento della perdita di possesso, autorizzando, ai fini dell’adempimento alle obbligazioni di cui alla presente clausola, il prelievo, da parte del locatore, della somma, dalla carta di credito personale.
- In caso di sinistro, il conduttore si obbliga a contattare immediatamente il locatore, per riferire il fatto occorso, ed a non sottoscrivere alcuna dichiarazione o modulo CID, senza previa autorizzazione del locatore; si obbliga altresì a fornire, in forma scritta, una descrizione dettagliata della dinamica, ad indicare i nominativi e gli indirizzi delle parti coinvolte e degli eventuali testimoni, a precisare ulteriori elementi di prova, nonché a richiedere l’intervento della pubblica autorità sul luogo del sinistro.
- In caso di sequestro del veicolo, per colpa del conduttore, lo stesso ed il garante si obbligano a sostenere tutte le spese per il recupero del veicolo, comprese quelle legali, per eventuali procedure di dissequestro, oltre a risarcire il danno per il fermo tecnico del veicolo.
- Qualora dovessero essere esperite azioni da terzi quali il sequestro o atti esecutivi di qualunque genere sul veicolo locato, il conduttore si obbliga ad opporre al terzo che il veicolo è di proprietà del Locatore, nonché a comunicare immediatamente, e comunque entro e non oltre 12 ore dalla notifica o all’esecuzione del provvedimento, in forma scritta al locatore, l’avvenuta notifica o attuazione del provvedimento; in caso contrario, il conduttore si assume la responsabilità di ogni conseguenza derivante al locatore dalla violazione di detta clausola, obbligandosi a risarcirgli qualunque danno derivante dall’impossibilità per il locatore di disporre del veicolo, oggetto di azione esecutiva, ed, in ogni caso, obbligandosi a rimborsare al locatore tutte le spese che dovesse sostenere per rientrare nella disponibilità del bene.
- Il conduttore si obbliga verificare il buon funzionamento del veicolo, nonché i livelli dei liquidi e la pressione degli pneumatici.
- Il conduttore si obbliga a comunicare immediatamente, e comunque non oltre 12 ore dal fatto, al locatore l’accadimento di guasti, che riguardino il veicolo locato, e ad applicare le disposizioni impartite dal locatore; qualora i veicoli siano utilizzati per il trasporto di merci, il conduttore è tenuto ad osservare le disposizioni normative in materia di trasporto di merci, a non effettuare un carico superiore ai limiti, consentiti per il tipo di veicolo locato, a prestare attenzione all’altezza del veicolo e ad utilizzare il tachigrafo, qualora il veicolo ne sia munito; il conduttore, il garante ed il conducente supplementare, se previsti, sono tenuti a risarcire eventuali danni causati al veicolo dall’inosservanza della presente clausola o, in particolare, dal carico, anche nell’ipotesi di inidoneo imballaggio o fissaggio dello stesso all’interno del veicolo.
- Il veicolo deve essere restituito “franco deposito” del locatore, nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto.
- Il conduttore è tenuto al risarcimento dei danni riportati dal veicolo locato, anche in conseguenza di guasti o usura eccedente il normale uso, sia cagionati dal medesimo, che da terzi, al rimborso delle spese di riparazione, al pagamento del deprezzamento e del fermo tecnico, al pagamento del valore del veicolo irreparabile, quantificato con riferimento alla data di stipulazione del presente contratto, al rimborso delle spese di demolizione, radiazione, immatricolazione e passaggio di proprietà per l’acquisto di nuovo veicolo dello stesso tipo nei seguenti casi: qualora sia stato effettuato un viaggio all’estero senza l’autorizzazione di cui al punto 22 del presente contratto; qualora non siano state rispettate le condizioni del presente contratto; qualora il furto o i danni relativi al veicolo locato si siano verificati per dolo o colpa del conduttore; qualora il conduttore abbia guidato in stato di ubriachezza o sotto l’effetto stanze stupefacenti o non abbia prestato osservanza alla norma di cui all’art.189 co.1 c.d.s. qualora il veicolo sia stato utilizzato in modo difforme da quello previsto in riferimento alla tipologia dello stesso; il conduttore è in ogni caso tenuto al pagamento della franchigia in misura totale o ridotta per ogni singolo danno causato nel periodo della locazione.
- Il locatore si riserva di esaminare il veicolo entro 15 giorni dalla consegna e di comunicare al conduttore eventuali danni o malfunzionamenti, in forma scritta, entro trenta giorni dalla consegna; nel caso in cui venissero rilevati danni o malfunzionamenti, il locatore provvederà a trattenere la somma, che era stata vincolata a titolo di deposito cauzionale, con riserva di richiesta di una eventuale differenza, qualora l’importo del deposito cauzionale non fosse proporzionato all’ammontare del danno e delle spese effettive.
- Il locatore non risponde di eventuali danni o della perdita di merce o di effetti personali lasciati nel veicolo locato, sia durante il periodo della locazione, che successivamente alla restituzione del veicolo, in quest’ultimo caso tali beni mobili si intendono abbandonati dal conduttore ed il locatore non è responsabile della custodia degli stessi.
- In caso di danni o guasti causati dal conduttore il locatore si riserva la facoltà di risolvere il contratto per fatto e colpa del conduttore;
- In caso di attuazione del protocollo di sicurezza il contratto di locazione si intende risolto per fatto e colpa del conduttore, che non potrà più usufruire del bene e non avrà diritto ad alcun rimborso o risarcimento e sarà tenuto al risarcimento del danno patito dal locatore, a norma delle clausole 14-17-18-26-27.
- Il contratto si intende risolto di diritto, con obbligo del conduttore di pagare una penale, pari ai canoni a scadere, oltre le spese salvo danni maggiori causati dal conduttore, in caso di inosservanza delle clausole contrattuali di cui ai punti: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 34.
- Ferma restando la responsabilità del fabbricante del veicolo per i vizi di costruzione, il locatore userà la normale diligenza per noleggiare il veicolo stesso in condizioni di piena efficienza, in nessun caso il locatore potrà essere ritenuto responsabile per danni derivanti da danni meccanici nel corso del noleggio.
- Il locatore si riserva il diritto di non fornire un veicolo in sostituzione in caso di incidente, furto, danneggiamento o per qualsiasi altro motivo a suo insindacabile giudizio, senza dovere giustificare grande rifiuto.
- Qualsiasi variazione e o aggiunta alle condizioni di noleggio indicate sarà valida ed efficace solo se apportata in forma scritta.
- Il cliente ed il conducente dichiarano di essere ben coscienti che nel caso di mancata restituzione del veicolo nei termini contrattuali, in assenza di qualsiasi valida ragione ostativa (forza maggiore) si rende responsabile del reato di appropriazione indebita o nelle ipotesi più gravi di truffa contrattuale) Alcuna eccezione potrà essere sollevata dal conduttore in ordine al presente contratto, qualora non abbia compiutamente adempiuto alle obbligazioni nascenti in capo allo stesso.
- In caso di controversia in ordine al presente contratto si conviene che il Foro competente è quello di Verona; Si considerano conosciute ed espressamente approvate dal conduttore e dal garante le clausole da 1 a 41 del presente ” Si avvisa il cliente che alcune autovetture potrebbero essere dotate di antifurto satellitare che può essere da noi attivato in caso di inadempimento del conducente.